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EFFICIENZA ENERGETICA: QUADRO NORMATIVO

 

L’evoluzione normativa nell’ambito del risparmio energetico è alquanto articolata come spesso avviene in Italia.

La prima norma degna di nota sull’argomento è la famosa Legge n°10 del 1991, che prevedeva, già  all’epoca, l’obbligo della certificazione energetica degli edifici. Tale norma è stata spesso poco rispettata, successivamente alla sua emanazione.

Tuttavia, dopo un lungo periodo di crescente attenzione ed interesse per la materia, ad oggi il quadro normativo è ben definito a tutti i livelli istituzionali.

Di seguito un sintetico riepilogo:


• LIVELLO NAZIONALE

Le normative di riferimento in materia possono sostanzialmente sintetizzarsi nelle seguenti:

  • D. Lgs. n°192 del 19/08/2005 e ss.mm.ii.:
    La norma, in sintesi, rende obbligatorio, per la quasi totalità degli interventi edilizi, il rispetto di specifici parametri e indici che assicurano un adeguato contenimento dei consumi  energetici e comfort ambientale.
    Inoltre, introduce (recependo la Direttiva Europea 2010/31/UE) e rende obbligatori (per tutte le nuove costruzioni dal 2021, per gli edifici pubblici a partire dal 2019) i cosiddetti “edifici ad energia quasi zero”, ovvero edifici ad altissima prestazione energetica il cui bassissimo fabbisogno energetico residuo è soddisfatto in misura significativa con impianti ad energia rinnovabile.
    La legge, alla luce dei successivi Decreti di attuazione specifici poi emanati (con Decreti M.i.s.e. del 26/06/15) suddivide, ai fini dell’efficienza energetica, tutti gli interventi edilizi in 3 categorie:
    - “Nuova costruzione”;
    - “Ristrutturazione importante”, ovvero lavori (di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, risanamento o altro) che interessano più del 25% della superficie esterna del fabbricato;
    - “Riqualificazione energetica”, ovvero tutti i lavori non rientranti nelle categorie precedenti.

Pertanto, ad oggi, l’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico è obbligatorio anche per la sola manutenzione ordinaria (come il rifacimento di intonaco) anche se da eseguire per minime quantità (maggiori del 10% della superficie esterna del fabbricato).

Inoltre, la norma introduce l’Ape (Attestato di prestazione Energetica), da redigere ora in forma di autocertificazione (con responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione) e da allegare (tra l’altro) agli atti di compravendita (pena pesanti sanzioni).
In ultimo, si introduce l'"Ecobonus", ovvero una detrazione fiscale fino al 75% per i lavori di efficientamento energetico, cedibile anche alle imprese costruttrici.

  • D. Lgs. n°28 del 03/03/2011 e ss.mm.ii. (“Decreto Rinnovabili”):
    Il Decreto, in sintesi, indica la percentuale di fabbisogno energetico (somma di quello per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria) che deve essere soddisfatto con impianti ad energia rinnovabile, ovvero il 20% fino al 2013, il 35% nel periodo 2014-2016, il 50% dal 2017.
  • L. n°208 del 28/12/2015 (“Legge di Stabilità 2016”):
    La norma ha prorogato al 31/12/16 la detrazione fiscale nella misura del 75% (i così detti “Ecobonus”) per gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici.
  • D.M. del 16/02/2016 (“Conto termico 2.0”):
    La norma introduce incentivi finanziari per interventi volti all’efficientamento energetico ed alla installazione di impianti ad energia rinnovabile negli edifici esistenti.
  • L. n°77 del 17 luglio 2020 (di conversione del “Decreto Rilancio”):
    La Norma introduce il cosiddetto “Super Ecobonus”, ovvero una detrazione fiscale del 110% per i lavori di efficientamento energetico (che comprende anche i precedenti “ecobonus”, “bonus facciate”, "bonus ristrutturazioni" e incentivi per il fotovoltaico, con specifici limiti di spesa), ora cedibile oltre che a imprese esecutrici anche a banche e intermediari finanziari.


• LIVELLO REGIONALE

Diverse Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, hanno legiferato sull’argomento.

La Regione Puglia ha puntato molto sulle energie rinnovabili, ed incentivato concretamente l’utilizzo dell’edilizia sostenibile, in primis con la L.R. n°13 del 2008 “Norme per l’abitare Sostenibile”. Questa Norma consente ai Comuni di prevedere sgravi su imposte comunali (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, etc.) ed incrementi sino al 10% del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti (al netto delle murature) sia per gli interventi di nuova costruzione che per quelli di ristrutturazione (naturalmente realizzati con tecniche di edilizia sostenibile e redigendo la certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici).

La legge introduce, inoltre, la “Certificazione della Sostenibilità ambientale”, un sistema di procedure univoche che permette di valutare sotto il profilo della sostenibilità l’immobile sia in fase progettuale che realizzativa, certificazione resa obbligatoria per gli interventi con finanziamento pubblico locale superiore al 50% e volontaria per gli altri.

Di seguito, con Delibere regionali successive, è stato introdotto il Protocollo Itaca Puglia e le procedure di Certificazione di Sostenibilità.


• LIVELLO COMUNALE

Gli Enti Locali sono coinvolti nella gestione ed incentivazione dell’efficienza energetica degli edifici.
In realtà, in Puglia ad esempio, solo alcuni hanno provveduto ad emanare regolamenti specifici sull’efficienza energetica. Nel Salento, il comune capoluogo (Lecce) ha emanato la prevista delibera .


• CONCLUSIONI

In conclusione, ad oggi, l’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico è obbligatorio anche per semplici ed indispensabili interventi come la manutenzione ordinaria (come il rifacimento di intonaco) anche se da eseguire per minime quantità.

 

©immagine: Designed by jannoon028 / Freepik

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